> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c. disciplinano l’istituto dell’ascolto del minore, al quale nell’ordinamento viene attribuita una rilevanza sempre crescente, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento prevede il riordino delle relative disposizioni. La norma dispone che le opinioni del minore debbano essere tenute in consi- derazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. È attribuita una generale portata all’ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il pro- prio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale. Il legislatore ha inteso qui tutelare l’autodeterminazione e la personalità del minore, che designa il patrimonio individuale del singolo da individuarsi non solo nelle capacità e inclinazioni naturali ma anche nelle aspettative del minore. Per tale ragione l’a- scolto non può aver luogo, previa motivazione, in tutti i casi in cui risulti pregiudizievole per il minore, anche tenuto conto delle condizioni psichiche o fisiche dello stesso o ap- paia del tutto privo di utilità. In determinate ipotesi l’ascolto può difatti risultare contra- rio all’interesse del minore tenuto conto delle condizioni dello stesso e dei disagi che a quest’ultimo possano derivarne. L’esclusione dell’ascolto può altresì aver luogo qualora sia il minore a non voler essere ascoltato, dovendo in questa ipotesi essere rispettata la scelta del minore a non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario: siffatta norma mira a tutelare l’in- teresse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familia- re, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto. Tale disposizione abroga quanto previsto dall’articolo 337 octies del Codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all’ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.
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