Art. 473-bis.5 (Modalità dell’ascolto) L’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri au- siliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente. L’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale. Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genito- ri, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto. Il giudice, tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473-bis.8. Dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il con- tegno del minore. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.5 c.p.c. dà poi attuazione a quanto previsto a livello sovranazionale in ordine all’introduzione di una serie di garanzie e di accorgimenti che il giudice dovrà adot- tare ai fini dell’ascolto, durante il quale potrà farsi assistere da esperti e altri ausiliari: è difatti stabilito che il giudice debba fissare l’udienza tenuto conto degli impegni scolastici del minore, rendendolo edotto della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto te- nuto conto della maturità e dell’età del minore e procedendo all’adempimento con moda- lità che garantiscano la serenità e la riservatezza del minore. A questo proposito l’articolo 25 della “Convenzione di Lanzarote” del 25 ottobre 2007, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia il 10 ottobre 2012, rubricato “Audizione del minore”, prevede il do- vere degli Stati parti di assicurare che le audizioni del minore si svolgano, ove necessa- rio, in locali concepiti o adattati a tal fine e siano condotte da professionisti. La chiusa del quarto comma dell’articolo 473-bis.5 c.p.c. attribuisce al giudice il dovere di informare il minore che abbia compiuto i quattordici anni, della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale. Tale disposizione mira a dare concreta attuazione a quanto previ- sto dall’articolo 473-bis.8 c.p.c. che prevede la nomina da parte del giudice del curatore
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