Guida RiformaCivile

speciale qualora sia il minore quattordicenne a richiederlo. L’articolo 473-bis.5 c.p.c., al se- condo comma, contempla il dovere del giudice, prima di procedere all’ascolto, di indicare i temi oggetto dell’adempimento alle parti e ai difensori. Ai genitori, a coloro che esercita- no la responsabilità genitoriale, ai difensori delle parti, al curatore speciale del minore, se nominato, e al pubblico ministero è riconosciuta la facoltà di proporre argomenti e temi di approfondimento e, se autorizzati dal giudice, di partecipare all’ascolto. Art. 473-bis.6 (Rifiuto del minore a incontrare il genitore) Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’a- scolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un geni- tore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il mi- nore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Il legislatore delegato ha introdotto l’articolo 473-bis.6 c.p.c. che prevede che qualora il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto sen- za ritardo e personalmente, se necessario con l’assistenza di un esperto o altro ausilia- rio. In tal caso è il magistrato a condurre l’ascolto (c.d. ascolto diretto) o ad ascoltare il minore con l’assistenza di un ausiliario o esperto in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito). Il legislatore ha qui escluso espressamente la delega, da parte del giudi- ce, dell’ascolto del minore, stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi. In ogni caso, il giudice assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto ai sensi dell’articolo e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali, stante l’urgenza di provvedere quanto prima al ripristino del legame familiare. L’ultimo comma dell’arti- colo 473-bis.6 c.p.c. dispone l’applicazione di tali disposizioni anche nei procedimenti in cui siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il fondamento della norma deve essere ravvisato nell’esigenza di garantire una pronta tu- tela in tutti i casi in cui vi sia il rischio di compromissione del mantenimento della relazione

105

Made with FlippingBook Online newsletter maker