affettiva tra il minore e il genitore o tra il minore e gli ascendenti o altri parenti di ciascun ramo genitoriale: al riguardo, il legislatore ha reputato necessario prevedere che il giudice debba procedere prontamente e personalmente all’ascolto, fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario. Il giudice potrà poi assumere sommarie informa- zioni da soggetti che possano riferire su circostanze utili ai fini della decisione, sulle cause del rifiuto del minore ad avere contatti o ad incontrare il genitore, gli ascendenti o altri familiari. Art. 473-bis.7 (Nomina del tutore e del curatore del minore) Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento tempo- raneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescritte annotazioni sul registro delle tutele. Sino alla definizione del procedimento, le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal giudice che procede. Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all’esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l’indicazione: a. della persona presso cui il minore ha la residenza abituale; b. degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare; c. degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente; d. degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale; e. della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale. Nei casi previsti dal presente articolo, all’esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.
106
Made with FlippingBook Online newsletter maker