> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La necessità di una espressa previsione normativa è discesa dalla rilevazione di prassi non uniformi, nel territorio nazionale, quanto alla nomina del tutore o di soggetto chiamato a esercitare la responsabilità genitoriale, nell’ambito ed all’esito dei procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex articolo 330 c.c.) o di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, in presenza di condotte dei genitori pregiudizievoli per la prole (ex articolo 333 c.c.). Come noto all’esito della riforma dell’art. 38 disp. att. c.c., attuata con la l. n. 219/2012, tali domande, c.d. de responsabilita- te, possono essere proposte anche nell’ambito di altri procedimenti, aventi usualmente ad oggetto la disciplina dell’affidamento dei figli minori (per es.: procedimenti di separazio- ne, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche), per questo la norma in esame sarà applicabile a tutti procedimenti indicati nell’art. 473 bis c.p.c., nei quali siano proposte domande ex articolo 330 c.c. o articolo 333 c.c., restando ovviamente possibile applicare la disposizione a procedimenti che abbiano per oggetto esclusivamente queste domande. L’intervento normativo in esame ha quindi l’obiettivo quello di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “disegnati” sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo allo Stato italiano, proprio per l’adozione di “provvedimenti stereotipati”, formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l’equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Art. 473-bis.8 (Curatore speciale del minore)
Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: a. nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genito- riale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; b. in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affida- mento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; c. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiu- dizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
107
Made with FlippingBook Online newsletter maker