d. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80. Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al pre- sidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i pre- supposti per la sua nomina. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La norma in esame costituisce di fatto la trasposizione, dovuta a un’esigenza di riordino della materia e di più corretta collocazione sistematica, delle disposizioni contenute negli articoli 78 e 80 del codice di procedura civile, introdotte con due disposizioni immediata- mente precettive dalla stessa legge 26 novembre 2021, n. 206, all’articolo 1, commi 30 e 31. Nell’effettuare il dovuto riordino, si è ritenuta opportuna qualche integrazione e pre- cisazione, sempre nel rispetto della portata delle norme. Così, ad esempio si è ritenuto di specificare che “Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4 c.p.c.”. La precisazione è stata inserita per fugare possibili dubbi circa la natura e le moda- lità dell’ascolto da parte del curatore speciale, che non è già assimilabile all’istituto dell’a- scolto in sede processuale, ai sensi delle nuove disposizioni di cui agli articoli 473-bis.4 c.p.c. e seguenti, ma una differente forma di partecipazione, rispondente al principio gene- rale contemplato dall’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, per il quale “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discerni- mento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
108
Made with FlippingBook Online newsletter maker