Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.9 (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave)

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Per quanto attiene all’articolo 473-bis.9 c.p.c., si è già avuto modo di sottolineare come i procedimenti in materia di minori e famiglia debbano essere assistiti da una serie di ri- levanti deroghe a principi anche fondamentali del processo ordinario, quali ad esempio i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con correlata attribuzione al giudice di un ampio ventaglio di poteri officiosi. Queste deroghe rispondo- no precipuamente alla finalità di protezione dei soggetti vulnerabili, tra i quali in primis i minori. In questa prospettiva, evidenti analoghe esigenze di protezione hanno portato a ritenere necessario introdurre una norma che chiarisca che anche “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili”. La norma costituisce la trasposizione della re- gola prevista dall’articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, per il quale “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, così venendo a rappresentare il doveroso raccordo tra l’ambito sostanziale e quello processuale, che nella finalità di tutela dei diritti che gli è propria al primo fa costantemente riferimento. Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare) Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della me- diazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscrit- te nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i co- niugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con par- ticolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.

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