> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La mediazione familiare, valorizzata dalla legge delega, non costituisce propriamente un istituto di risoluzione alternativa della controversia, perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite, essendo sempre necessario un ulteriore momento più specificamente giuridico-formale. In particolare, con riferimento alle ipote- si in cui si tratta di provvedimenti riguardanti i figli, essa si propone come un percorso di ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti, nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. È in questo quadro psicologico e comunicativo che interviene l’assistenza di un terzo professionista, il mediatore, che svol- ge la sua opera con strumenti che non sono puramente giuridici, in un contesto qualificato, o setting, che non faccia percepire alle parti la tensione agonistica e avversariale del pro- cesso, ma semmai rafforzi in loro la capacità comunicativa e di confronto e con essa il pro- posito di mettersi d’accordo. Di qui una serie di peculiarità che deve rispettare la disciplina giuridica di questo istituto, che presenta caratteristiche al contempo endoprocessuali ma anche extraprocessuali. Sotto il profilo dell’accesso alla mediazione, la stessa è configurata come una possibilità alla quale le parti devono poter ricorrere su base volontaria. A tal fine, si è preso spunto dall’esperienza di ordinamenti in cui questa pratica si è particolarmente sviluppata, prevedendo la possibilità per le parti di ricevere direttamente informazione da un mediatore circa le caratteristiche e le modalità di questo percorso.
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