Guida RiformaCivile

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La norma di cui all’articolo 473-bis.12 c.p.c. descrive i requisiti di contenuto-forma dell’at- to introduttivo del giudizio e delle attività allo stesso correlate. Importante caratteristica che la riforma ha messo in evidenza è quella di un doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti. Si prevede quindi che il ricorso debba altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesi- me domande o domande ad esse connesse e che allo stesso sia allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. Una particolare atten- zione viene poi riservata ai casi di domande di contributo economico (intendendosi con tale espressione tutte le possibili ipotesi di assegno) o comunque in presenza di figli minori, per i quali è previsto che al ricorso debbano essere allegati una serie di documenti signifi- cativi, per consentire al giudice di avere evidenza e cognizione quanto più completa della situazione economico-patrimoniale delle parti, tra i quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Art. 473-bis.13 (Ricorso del pubblico ministero)

Il ricorso del pubblico ministero contiene: a. l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato; b. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il do- micilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tuto- re, del curatore, del curatore speciale e dell’affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio; c. la determinazione dell’oggetto della domanda; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie. Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni. Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti rela- tivi al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

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