Guida RiformaCivile

In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l’indicazione di even- tuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso. In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione atte- stante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presen- tato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Con la disposizione in esame si è ritenuto necessario descrivere i requisiti di contenu- to-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari ge- neralmente previsti per l’atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l’iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamen- te diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il re- gime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell’urgenza dell’intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preven- tivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del geni- tore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale). Art. 473-bis.14 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza) Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può de- legare la trattazione del procedimento, e fissa l’udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell’udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.

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