Guida RiformaCivile

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto a cura dell’at - tore. Tra la notifica del ricorso e la data dell’udienza deve intercorrere un termine non in - feriore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473 bis.14 c.p.c. disciplina le fasi del procedimento successive al deposito del ri- corso. Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della neces - sità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l’udienza. Si tratta degli avvisi sui termini decadenziali che l’attore, per i processi che si introducono con citazione, deve precisare nell’atto ai sensi dell’articolo 163, 3° comma, n. 7, c.p.c. Su iniziativa dell’atto- re, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all’udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all’estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore. Art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili) In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti po- trebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui dele- gato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici gior - ni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica.

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