Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.17 (Ulteriori difese) Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, pro- porre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato doman- de di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documenta- zione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma. Entro dieci giorni prima della data dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conse- guenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall’attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria. Entro cinque giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare ulteriore me- moria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.17 c.p.c. regola le ulteriori difese delle parti che si rendano necessarie all’esito degli atti introduttivi, ovviamente ancora riferite ai procedimenti aventi ad ogget- to diritti disponibili, e ciò sia per esigenze di contraddittorio e sia per esigenze di ius poe- nitendi. A questo riguardo, va in particolare segnalato che, rispetto alla formula desumibile dalla legge delega, si è ritenuto indispensabile nell’articolo 473-bis.17 c.p.c. assegnare un termine più ampio e quindi spostare più in avanti le decadenze, per garantire il più efficace esercizio del diritto di difesa e senza pregiudizio per la celerità del procedimento, oltre che in armonia con quanto previsto per il giudizio ordinario. Si è così previsto in particolare che l’attore potrà versare in atti memoria entro venti giorni dalla data dell’udienza per pro- porre, a pena di decadenza, le domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e potrà nella stessa memoria modificare e precisare le domande e conclusioni. Di conseguenza il convenuto, median- te memoria da versare in atti entro dieci giorni dalla data dell’udienza, potrà precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni e, a pena di decadenza, formulare eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenze della domanda riconvenzionale o delle difese dell’attore contenute nella memoria. In tal modo si conclude il contraddittorio tra le parti

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