> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Per doverosa coerenza sistematica l’articolo 473-bis.19 c.p.c., al primo comma, evidenzia poi che le preclusioni in ordine a domande ed eccezioni riservate alla parte, sia per il ricorso che per la comparsa, sono poste solo in relazione ai diritti disponibili tra le parti, non es- sendo soggetti a decadenze le difese relative a diritti indisponibili, in particolare i diritti del minore, ove tra l’altro vige una generale deroga ai principi del processo dispositivo, come quello della domanda o dell’onere di allegazione dei fatti ad iniziativa delle parti.
Art. 473-bis.20 (Intervento volontario)
L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall’articolo 473-bis.16. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Dal punto di vista soggettivo, i processi familiari hanno tendenzialmente una dimensione bilaterale, con due parti soltanto. Non è tuttavia esclusa, in alcuni casi, la presenza di più parti, a volte qualificate anche dalla legge come litisconsorti necessari (si pensi ad esempio alle azioni di disconoscimento di paternità ovvero di dichiarazione giudiziale di paternità). Vi sono poi ulteriori ipotesi in cui un intervento volontario è ammissibile: ad esempio, come la giurisprudenza di merito tende sempre più sovente a riconoscere, e come del resto ha stabilito espressamente la Suprema Corte (Cass. 19 marzo 2012, n. 4296), nei giudizi di separazione e divorzio deve ritenersi ammissibile l’intervento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che abbia pertanto diritto al mantenimento, legittimato in tale veste in via prioritaria a ottenere il versamento diretto del contributo; intervento che secondo la Cassazione può avvenire in tutte le forme previste dall’articolo 105 c.p.c. (per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo della controversia, o eventualmente in via adesiva) e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento del contributo al mantenimento sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei sog- getti interessati.
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