Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.21 (Udienza di comparizione delle parti) All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti op- portuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l’attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 e nella liquidazione delle spese. All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei ri- spettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Un primo segmento della nuova disciplina delineata all’articolo 473-bis.21 c.p.c. attiene alla fase iniziale, in cui è richiesta la comparizione personale delle parti non solo per pren- dere atto delle loro volontà di non volersi riconciliare ma anche per sentirle direttamente e formulare loro una motivata proposta conciliativa involgente l’intera controversia, va- lutando tutto il materiale probatorio già acquisito agli atti del processo. In considerazione del necessario impulso di parte che deve essere mantenuto per tutto il corso del processo è al tal fine in primo luogo previsto che se il ricorrente non compare o rinuncia e il con- venuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, facendo salvi ovviamente i casi in cui il procedimento sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero, giacché in tali ipotesi l’impulso delle parti diviene irrilevante. Ma non solo. L’importanza della comparizione personale è inoltre contrassegnata dagli effetti ri- connessi da legislatore delegato alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, che è valutata ai sensi dell’articolo 116 c.p.c. e per la regolamentazione delle spese di lite. All’udienza il giudice deve sentire le parti, e può optare al riguardo, in considerazione del- la natura della causa e delle particolarità di ogni fattispecie, se scegliere di sentirle con- giuntamente ovvero separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori. In tale sede deve tentare, per quanto possibile, la conciliazione. Il giudice può inoltre, come già accennato, formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal giudice, il giudice assume i provvedimenti temporanei

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