e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione, per la pronuncia di sen- tenza che prenda atto ovvero omologhi gli accordi raggiunti dalle parti, in modo analogo alla disciplina prevista per i procedimenti su domanda congiunta.
Art. 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice) Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste pro- poste, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo eco- nomico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. Con l’ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e pre- dispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi. Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’u- dienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la defi- nizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Innovando integralmente la precedente disciplina, si registra una concentrazione di poteri in capo al giudice istruttore, sia di natura tipicamente decisoria, attraverso l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma di competenza del presidente ai sensi dell’articolo 708, terzo comma, c.p.c., sia quelli istruttori di valutazione e ammissio- ne dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle
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