Guida RiformaCivile

parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini in- dicati dall’articolo 473-bis.17 c.p.c. Nell’adozione dei provvedimenti provvisori riguardanti le parti e la prole, il giudice istruttore indica la decorrenza degli effetti per le statuizio- ni aventi contenuto economico con facoltà di retrodatarli al momento della proposizione della domanda, previsione particolarmente importante e volta, per un verso, a prevenire il cospicuo contenzioso di carattere esecutivo innescato dall’incertezza circa l’insorgenza temporale degli obblighi contributivi discendenti dall’adozione dei provvedimenti presi- denziali e, per altro verso, a garantire che, anche nel tempo trascorso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza – oggi particolarmente contenuto nelle pre- visioni del legislatore delegante – gli oneri di mantenimento siano comunque assolti dal genitore/coniuge gravato. Tali provvedimenti possono essere adottati anche quando uno dei coniugi non compare all’udienza (fermo naturalmente quanto già esaminato in merito all’ipotesi che sia il ricorrente a non presentarsi e il convenuto non chieda che si proceda in sua assenza). L’ordinanza, suscettibile di reclamo, secondo la previsione dell’articolo 473-bis.24 c.p.c., costituisce titolo esecutivo e altresì titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ed è dotata di ultrattività, conservando la sua efficacia anche dopo l’eventuale estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. Art. 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE In ossequio al puntuale e analitico disposto della delega si è quindi previsto che la modi- ficabilità e revocabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti (naturale riflesso del loro atteggiarsi rebus sic stantibus, non diversamente peraltro anche dai provvedimenti de- finitivi) possa unicamente essere disposta in dipendenza di ragioni giustificatrici nuove, di natura sostanziale (nuovi fatti sopravvenuti) ovvero processuale (nuovi accertamenti istruttori), senza quindi introdurre un regime di libera modificabilità o revocabilità unica- mente in considerazione di una diversa valutazione effettuata dal giudice in un successivo momento.

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