Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473- bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se ante- riore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammes- so ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Con riferimento all’articolo 473-bis.24 c.p.c., quale necessaria garanzia nei confronti dei provvedimenti temporanei assunti in prima udienza è previsto il reclamo. Per quanto ri- guarda il relativo regime, la delega si limita a prevedere che il giudice decide in composi- zione collegiale. Art. 473-bis.25 (Consulenza tecnica d’ufficio) Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di per- sonalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli ricono- sciuti dalla comunità scientifica. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono diretta- mente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età.

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