Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a so- stegno del nucleo familiare e del minore. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Quanto alla disciplina di dettaglio relativa alla tenuta degli albi, la legge delega, con il com- ma 33, ha apportato modifiche significative agli artt. 13 e 15 del regio decreto 18 dicem- bre 1941, n. 1368 (disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie), prevedendo l’inserimento, tra le categorie da ricomprendere nell’albo, quella della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia, di- sciplinando dettagliatamente i titoli richiesti per le relative specializzazioni. L’art. 24 del testo proposto dal gruppo di lavoro, per converso, disciplina l’oggetto della consulenza precisandone gli ambiti di applicazione e delineando la cornice entro cui le indagini del consulente devono essere condotte. È così previsto che il giudice istruttore, con il provve- dimento con cui dispone la consulenza, indichi l’oggetto dell’incarico e che il consulente, nell’elaborazione della relazione, tenga distinto ogni segmento dell’indagine precisando: i fatti osservati direttamente e le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, per giungere alle valutazioni supportandole con evidenze scientifiche o comunque con indicazione dei pa- rametri sui quali si fondano. La relazione deve poi concludersi con proposte concrete di intervento a sostegno del nucleo familiare e dei minori.
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