Art. 473-bis.26 (Nomina di un esperto su richiesta delle parti) Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle rela- zioni tra genitori e figli. Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazio- ne sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti in- formano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Ispirato da buone prassi presenti in taluni tribunali, che si sono sviluppate dalla consta- tazione della necessità che il giudice della famiglia e dei minori sia coadiuvato da profes- sionisti esperti in altri saperi, non solo a fini di valutazione ma anche al fine di attuare specifici interventi, la norma in esame prevede la possibilità che il giudice (il potere deve essere riconosciuto anche in corso di causa) possa nominare ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. quale suo ausiliario un professionista, scelto tra quelli iscritti all’albo dei CTU (ovve- ro anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta delle parti) per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risolu- zione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori figli. Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi in cui, pur in assenza di condotte gravemente pre- giudizievoli del genitore, siano diradati o interrotti i rapporti genitori-figlio ovvero il fi- glio sia in tenera età ed emergano resistenze da parte del genitore convivente a consenti- re a libere frequentazioni da parte dell’altro, giudicato inidoneo all’accudimento, ovvero anche alle ipotesi, non infrequenti, in cui minori adolescenti abbiano difficoltà di rela- zione con l’esterno anche a causa della vicenda separativa che ha coinvolto il nucleo fa- miliare. In queste ipotesi il ricorso a professionisti (psicologi, assistenti sociali, pedago- gisti ecc.) può essere un valido e spesso risolutivo aiuto. Al fine di controllare l’operato del professionista è tuttavia necessario inserirlo in una cornice processuale, che viene individuata nell’articolo 68 c.p.c. Nell’ambito del singolo procedimento il professionista verrà nominato ausiliario del giudice ai sensi del richiamato articolo 68 c.p.c., nella qua- lità di “esperto in una determinata professione” incaricato di assistere il giudice ai sensi
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