dell’articolo 337 ter c.c., norma che prevede che il giudice adotti “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa” per “assicura- re che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”; solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire di assistere l’autorità giudicante nel compimento di queste attività. La norma prevede che a queste figure possa farsi ricorso solo previo assenso di entrambe le parti del processo, in primo luogo per i costi che saran- no a carico delle parti nel caso di nomina dell’ausiliario (salva la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato per le parti ammesse al beneficio) e, inoltre, in considera- zione della particolarità degli interventi che con questo strumento verranno attuati e che necessitano della collaborazione e non dell’opposizione delle parti. In caso di opposizione il giudice potrà ricorrente agli ordinari strumenti di ausilio (quali, ad esempio, incarichi al servizio socio-assistenziale). Art. 473-bis.27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori) Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifi- co l’attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, nonché quelli entro cui le parti pos- sono depositare memorie. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e proto- colli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all’autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La norma di cui all’articolo 473-bis.27 c.p.c. dà attuazione ad alcuni dei principi contenuti nella legge delega, che invita il legislatore delegato ad adottare puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di mo- nitoraggio, controllo e accertamento. A questo scopo, la disposizione è finalizzata a det- tare alcune necessarie indicazioni di raccordo tra l’organo giudicante e i servizi sociali o
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