sanitari che lo stesso abbia ritenuto di fare intervenire nel conflitto familiare e il cui com- pito è destinato a durare lungo un arco temporale spesso non definibile a priori e comun- que ulteriore rispetto al momento finale di definizione del giudizio. A tal fine, e dal punto di vista organizzativo, si prevede in primo luogo che ogni volta in cui il giudice dispone l’intervento dei servizi sociali o sanitari, egli debba indicare “in modo specifico” l’attività ad essi demandata (ovvero il perimetro di compiti assegnati ai servizi, ad evitare indebiti interessamenti e più ancora mancanze rispetto ai compiti loro attribuiti) e fissare i termini entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta, e quelli entro cui le parti possono depositare memorie.
Art. 473-bis.28 (Decisione della causa)
Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti: a. un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni; b. un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; c. un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE È stato concepito un regime semplificato, per il quale, una volta esaurita l’istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione, asse- gnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente: un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di preci- sazione delle conclusioni; un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali; un termine non superiore a quindici giorni pri- ma della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. All’udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.
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