Art. 473-bis.29 (Modificabilità dei provvedimenti) Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La norma di cui all’articolo 473-bis.29 c.p.c. corrisponde a un principio generalmente rico- nosciuto nell’ordinamento (pur se sino a oggi, nella complessiva differenziazione dei riti, evidenziato soprattutto per i giudizi di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni ci- vili e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) per il quale i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative all’assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all’as- segnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di man- tenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione. In questa prospettiva, si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione fondamentalmente di principio (relativa ai presupposti e alle condizioni perché il giudizio di revisione e modifica possa essere in- staurato), in quanto, per quanto concerne l’individuazione del rito applicabile a tali forme di giudizi, valgono le norme generali relative al procedimento unitario.
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