dell’articolo 473-bis.31 che, attraverso l’attivazione dei poteri officiosi e di impulso, con- sente al presidente, fin dal momento nel quale nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, di disporre l’acquisizione d’ufficio delle relazioni aggiornate dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di ordinare alle parti di depositare tutta la documentazione indicata dall’art. 13 comma 3, vale a dire quella reddituale e patrimoniale. Il richiamo espresso alla norma pre- vista per gli oneri probatori gravanti sulle parti nel giudizio di primo grado, consente, nel caso di deposito incompleto della documentazione richiesta, ovvero per il caso in cui siano fornite informazioni che, all’esito del giudizio, si rivelino inesatte, di applicare, anche in appello, gli articoli 92, primo comma, 96, terzo comma, e 116, secondo comma. Art. 473-bis.32 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale) L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza, mediante deposi- to della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l’appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. L’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perento- rio di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.32 c.p.c. fissa regole processuali per la costituzione dell’appellato e per l’articolazione delle controdeduzioni difensive dell’appellante, nel caso di proposizione di appello incidentale. E’ prescritto che l’appellato debba costituirsi entro trenta giorni prima dell’udienza, depositando con il fascicolo comparsa di costituzione contenente l’esposi- zione delle proprie difese e le precise contestazioni, in modo chiaro e specifico, al pari degli oneri formali prescritti per il ricorso in appello, e, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. Il secondo comma, difformemente da quanto previsto per l’appello nel rito ordinario, salvaguardando l’esigenza di uno stringato contraddittorio tra le parti, pre- vede che l’appellante possa depositare una memoria di replica, sino a venti giorni prima dell’udienza, e che l’appellato possa replicare depositando ulteriore memoria difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza. L’obiettivo di questa disposizione è di consentire che si arrivi alla prima udienza dell’appello con l’attività difensiva delle parti già esaurita.
130
Made with FlippingBook Online newsletter maker