Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.33 (Intervento del pubblico ministero)

Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.33 c.p.c. disciplina le modalità dell’intervento del pubblico ministero, il quale deposita le proprie conclusioni scritte almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Art. 473-bis.34 (Udienza di discussione)

La trattazione dell’appello è collegiale. All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussio- ne il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un

termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza. La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.

Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473- bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.34 c.p.c. disciplina l’attività che si svolge alla prima udienza davanti al collegio, che potrebbe anche essere l’unica udienza nel caso in cui non sia necessaria ulte- riore attività istruttoria e la causa possa essere immediatamente rimessa per la decisione. La norma del decreto delegato precisa che, non solo la decisione ma anche la trattazione si svolgerà davanti al collegio. Tale scelta motiva l’indicazione, contenuta nel testo dell’ar- ticolo, del giudice relatore piuttosto che “istruttore”, il quale, nominato al momento del deposito dell’atto di appello, all’udienza fa la relazione orale della causa e può procedere all’assunzione delle prove ammesse dal collegio quando questi ritenga necessario proce- dere all’istruzione della causa. All’esito della discussione o dopo l’esaurimento dell’istru- zione, il collegio trattiene la causa in decisione assegnando, previa richiesta delle parti, un termine per note difensive, e deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.

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