Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.35 (Domande ed eccezioni nuove)

Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall’articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.35 c.p.c. indica una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall’art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuove documenti, come riscritto dalla legge n. 134/2012, la cui produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rima- nendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell’art. 345 c.p.c. per l’appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili, con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove e i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.

132

Made with FlippingBook Online newsletter maker