Guida RiformaCivile

Sezione III - Dell’attuazione dei provvedimenti

Art. 473-bis.36 (Garanzie a tutela del credito) I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Se il valore dei beni ipotecati eccede la cautela da somministrare, si applica il secondo comma dell’articolo 96. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di contributo eco- nomico. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all’adempimento, può chiedere al giudice di autorizzare il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. I provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono richiesti al giudice del pro- cedimento in corso o, in mancanza, ai sensi dell’articolo 473-bis.29. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Il primo comma prevede che tutti i provvedimenti, anche provvisori che prevedono un con- tributo economico, sono immediatamente esecutivi, secondo la previsione di vari articoli già presenti, ora unificati in una unica norma del codice di rito. Il medesimo comma pre- vede che i suddetti provvedimenti siano anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca. Quanto ai provvedimenti definitivi la norma non introduce novità sostanziali ma unifica varie dispo- sizioni di legge (art. 156, comma 5, c.c., articolo 8, comma 2, L. 898/70; articolo 3, comma 2, l. n. 219/2012). La previsione che anche i provvedimenti provvisori siano titolo per l’iscri- zione ipotecaria viene invece introdotta in attuazione del principio di delega; il richiamo espresso al secondo comma dell’art. 96 è stato inserito al fine di bilanciare, con riferimento alle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di un provvedimento provvisorio, le esigenze di tutela del creditore con quelle di libera disponibilità del patrimonio del debitore, anche al fine di scongiurare ipotesi di abuso del diritto. Il secondo comma riproduce, in un’unica norma e dunque nell’ottica di unificazione, quanto già previsto dall’articolo 156, comma 4 codice civile per la separazione personale, dall’articolo 8, comma 1 l. n. 898/70 per il divor- zio e dall’articolo 3, comma 2, l. n. 219/2012 per i provvedimenti economici a tutela della

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