Guida RiformaCivile

prole. Il terzo comma prevede riprende la formulazione dell’attuale articolo 8, comma 7, della l. n. 898/70 e dell’articolo 3, comma 2 della l. n. 219/2012. Il creditore può chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore, affinché siano soddisfatte o conservate le sue ragioni in ordine all’a- dempimento. Il sequestro a garanzia del pagamento degli assegni mantiene il suo carattere speciale di strumento di coazione anche psicologica nei confronti dell’obbligato in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 156 codice civile (Cass., 19 febbraio 2003, n. 2479; Cass., 28 maggio 2004, n. 10273). Il quarto e il quinto comma, anche in linea con il principio generale della modificabilità dei provvedimenti, prevedono il diritto delle parti di chiedere la modifica dei provvedimenti emessi a tutela delle ragioni creditorie, in presenza di mutamenti delle circostanze; la domanda dovrà proposta al giu- dice del procedimento in corso o, in mancanza, al giudice territorialmente competente in base ai principi che regolano la materia. Art. 473-bis.37 (Pagamento diretto del terzo) Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabi- lita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell’assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effet- tuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell’obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l’avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell’esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell’assegno. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo in esame introduce un unico strumento a garanzia di tutti gli obblighi di mante- nimento in senso lato modellato, in forza di quanto indicato dai principi di delega, sull’at- tuale articolo 8 l. n. 898/1970. Il creditore dell’assegno (stabilito in favore suo ovvero

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