Guida RiformaCivile

della prole), decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora del debitore inadempiente, può notificare il provvedimento che fissa an e quantum dell’assegno, ovvero l’accordo di ne- goziazione assistita (che, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, produce gli stessi effetti del corrispondente provvedimento dell’au- torità giudiziaria) al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale. Il creditore dovrà dare comunicazione dell’avvenuta notificazione all’obbligato. Ricevuto il provvedimento, il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazio- ne, è tenuto al pagamento dell’assegno sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale. Ove il terzo non adempia il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti. La norma, in attuazione del principio di delega, non richiama il comma 6 dell’art. 8, l. n. 898/1970, che è abrogato: il debitor debitoris, a seguito della notificazione del provvedimento, è tenuto a versare al creditore l’ammontare dell’assegno di manteni- mento indicato nel provvedimento sino alla concorrenza delle somme dovute al debitore principale e non più sino alla concorrenza della metà. Il comma 3 prevede che, qualora il credito dell’obbligato verso il terzo sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme provvede il giudice dell’esecuzione, avuto riguardo alla natura e alla finalità delle somme dell’assegno. Art. 473-bis.38 (Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento) Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello indivi- duato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabi- lità genitoriale, il giudice dell’attuazione, anche d’ufficio, senza indugio e comunque en- tro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell’interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito. A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità

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