Guida RiformaCivile

la piena realizzazione del diritto di visita in quanto il relativo provvedimento, a fronte di difficoltà esecutive o comportamenti oppositivi dell’altro genitore, spesso è rimasto privo di concreta esecuzione. Sono state selezionate le ipotesi di intervento giurisdizionale fino all’uso della forza pubblica, da considerarsi però quest’ultima come scelta residuale e non altrimenti evitabile nei casi di assoluta necessità. Art. 473-bis.39 (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiu- dizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d’ufficio modificare i provve- dimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a. ammonire il genitore inadempiente; b. individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecu- zione del provvedimento; c. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pe- cuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Il legislatore della delega ha compiuto una scelta di razionalizzazione della disciplina esi- stente sul tema dell’attuazione dei provvedimenti di affidamento della prole, che com- prende il contestuale restyling delle regole processuali dell’art. 709 ter c.p.c. con il poten- ziamento dei poteri ufficiosi del giudice. Infatti, accanto alla nuova disciplina concernente l’esercizio da parte del giudice di un potere di vigilanza ed intervento sul provvedimento emesso e rimasto inattuato, si interviene a riscrivere la disciplina di cui all’art. 709 ter c.p.c. con alcuni correttivi rivolti a potenziare l’efficacia concreta del rimedio già previsto dal legislatore. Viene, infatti, introdotta la possibilità di adottare d’ufficio le “astreintes” ex articolo 614-bis c.p.c., previsione già contemplata nel dettaglio dal comma 33 della legge delega, entrato in vigore il 22 giugno 2022, incrementando i poteri di intervento e il ruolo

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