di vittimizzazione secondaria. La vittimizzazione secondaria si realizza quando “le stesse autorità chiamate e reprimere il fenomeno delle violenza, non riconoscendolo o sottova- lutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni della violenza” (cfr. relazione sulla vittimizzazio- ne secondaria approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, del Senato della Repubblica, Doc. XXII bis n.10).
Art. 473-bis.41 (Forma della domanda)
Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze. Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle par- ti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.41 c.p.c., nel richiamare le norme generali quanto ai requisiti degli atti introduttivi prodotti dalle parti o dal pubblico ministero, contiene una precisazione: gli atti introduttivi devono contenere specifico riferimento a eventuali procedimenti, anche pendenti, relativi alle condotte violente o di abuso. L’onere non è posto a carico della sola parte che lamenti di essere vittima di violenza, ma è diretto ad ogni parte processuale, e al pubblico ministero. Pertanto, anche il presunto autore della violenza qualora proponga ricorso ovvero si costituisca come resistente, in uno dei procedimenti di cui all’art. 473-bis dovrà segnalare se risultino procedimenti relativi a condotte violente o di abuso. Il secondo comma dell’articolo in esame stabilisce che al ricorso o alla comparsa di costituzione de- vono essere allegati sia i provvedimenti relativi alle parti o al minore emessi dall’autorità giudiziaria (penale, civile o minorile) ovvero da altre pubbliche autorità (si pensi all’am- monimento emesso dal Questore in presenza di violenza domestica), sia atti dai quali pos- sano desumersi elementi per verificare la fondatezza delle allegazioni di violenza (quali i verbali delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini, ovvero i verbali delle deposizioni rese dai testimoni durante il dibattimento penale). L’elencazione è meramente esemplificativa in quanto la norma, nella prima parte si riferisce genericamente agli “ac- certamenti svolti”, lasciando alle parti libertà di allegare ogni elemento ritenuto utile a sostegno dell’allegazione di violenza, o teso alla sua negazione.
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