Guida RiformaCivile

sere chiamate ad accertare i medesimi fatti di violenza o di abuso, prevede che sia il giudice a richiedere, anche d’ufficio e senza ritardo, al pubblico ministero ovvero alle altre autori- tà competenti (giudice penale, giudice minorile, autorità amministrativa) informazioni in merito ai diversi procedimenti pendenti, con trasmissione degli atti (ove ostensibili, perché non coperti da segreto istruttorio) entro il termine di quindici giorni. È espressamente pre- visto che il pubblico ministero presenti memorie e produca atti, la disposizione a contrario di quella generale che disciplina i poteri del pubblico ministero, prevedendo la facoltà di produrre memorie e documenti (cfr. articolo 72 c.p.c.) dispone che il pubblico ministero ri- vesta necessariamente un ruolo attivo nei giudizi in esame, onerandolo di partecipare non con un contributo meramente formale ma assumendo un ruolo effettivo, che può piena- mente assicurare in ragione del bagaglio conoscitivo al quale tale organo accede e del ruolo che lo stesso riveste nel procedimento penale e in quello civile e minorile. Fino alla costitu- zione del nuovo tribunale per le persone, per le famiglie e per i minorenni sarà necessario un ampio coordinamento tra il pubblico ministero operante presso la Procura della Repub- blica dinanzi al tribunale ordinario e il pubblico ministero minorile, per permettere che le informazioni nella disponibilità delle diverse autorità inquirenti possano essere trasfuse nei giudizi civili o minorili. Il comma 4, prevede che il giudice proceda, senza ritardo, e an- che d’ufficio all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti per tutelare la presunta vittima, e adottando le idonee modalità di tenuta dell’u- dienza a garanzia della vittima, ovvero su richiesta della stessa, con espressa previsione del divieto di contatti diretti tra vittima e presunto autore della condotta violenta o dell’abuso. Il libero interrogatorio delle parti può essere di grande ausilio per il giudice perché permet- te di mettere a confronto le diverse narrazioni in relazione ai medesimi fatti, confronto che può fornite elementi a sostegno o a contrasto delle contrapposte ricostruzioni degli eventi; inoltre permette di acquisire ulteriori elementi per procedere alla istruttoria (per esempio per accertare al di là di quanto indicato negli scritti introduttivi se qualcuno tra parenti, amici o vicini di casa, sia in grado di riferire in merito alle condotte di violenza o abuso, persona che potrà poi essere escussa direttamente dal giudice con attivazione dei poteri d’ufficio allo stesso riconosciuti). Quanto alla necessità di evitare contatti diretti il giudice potrà ricorrere all’udienza da remoto, ovvero a scansioni orarie della comparizione delle parti che ferma la presenza dei difensori, per assicurare la pienezza del contraddittorio, potranno evitare contatti diretti tra presunta vittima e presunto autore della condotta. Il comma 5 prevede espressamente che non si applicano le disposizioni relative al tentativo di conciliazione.

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