Guida RiformaCivile

significativo per i minori, può fornire. Sono espressamente richiamate le norme generali in materia di ascolto del minore, in particolare la disposizione che ne prevede la videoregi- strazione, ed è previsto al fine di scongiurare il rischio che la reiterazione degli ascolti nei diversi procedimenti che possono vedere coinvolto il minore possa tradursi in una forma di vittimizzazione secondaria, che non si proceda all’ascolto diretto quando il minore sia stato già ascoltato e le risultanze dell’ascolto, acquisite agli atti, siano ritenute dal giudice procedente con provvedimento motivato sufficienti ed esaustive. Art. 473-bis.46 (Provvedimenti del giudice) Quando all’esito dell’istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall’articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità ido- nee a non compromettere la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento mo- tivato, l’intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario. Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi so- ciali del territorio per l’elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.46 c.p.c. chiarisce espressamente che i provvedimenti provvisori in pre- senza di allegazioni di violenza o abuso potranno essere adottati solo dopo che il giudice abbia realizzato l’istruttoria anche sommaria, che è obbligato a compiere in presenza di queste allegazioni. L’istruttoria potrà essere fondata anche solo sull’acquisizione di do- cumenti quando esaustivi per far emergere, quanto meno a livello di fumus, la presenza di agiti violenti o abusanti posti in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei fi- gli minori delle parti stesse, ovvero potrà richiedere specifici accertamenti come l’escus- sione di testimoni o l’ascolto del minore. Il fine è quello di assicurare tutela alla vittima, già dall’emissione dei primi provvedimenti, in particolare fare in modo che la discipli- na dell’affidamento dei figli minori o la regolamentazione del regime di frequentazione dei minori, rispetti quanto previsto dal richiamato art. 31 della Convenzione di Istanbul. La norma precisa che ogni provvedimento dovrà assicurare piena tutela alle vittime an- che con l’intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari, e con adeguata disciplina del

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