Guida RiformaCivile

diritto di visita tale da non compromettere la sicurezza delle vittime stesse (per esempio prevedendo visite protette, ovvero nei casi meno gravi evitando contatti diretti tra vittima e autore della violenza prevedendo che i minori vengano prelevati e ricondotti nell’abi- tazione della vittima della violenza non dal presunto autore della stessa ma da altri sog- getti -parenti, operatori dei servizi- ovvero prevedendo che il prelievo dei minori e il loro accompagnamento avvenga presso l’istituto scolastico). È fatto espresso riferimento alla possibilità di adottare le misure previse dell’art. 342 bis c.c. che disciplina gli ordini di pro- tezione. È inoltre espressamente previsto che nel caso di collocazione della vittima di vio- lenza presso struttura protetta il giudice, quando opportuno, conferisca incarico ai servizi sociali e/o sanitari anche al fine di adottare adeguati progetti per il reinserimento sociale e lavorativo della vittima. Sezione II - Dei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazio- ne dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. Art. 473-bis.47 (Competenza) Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’eserci- zio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all’este- ro del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui l’attore sia residente all’estero, qualunque tribunale della Repubblica. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.47 c.p.c. individua il tribunale territorialmente competente per i proce- dimenti di procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o sciogli -

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