mento del matrimonio, scioglimento dell’unione civile e per quelli di modifica delle relati - ve condizioni, per le coppie senza figli minorenni. Il criterio principale, in caso di presenza di figli minori, è sempre quello della residenza abituale degli stessi. In mancanza, è compe - tente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. Nel caso di irreperibilità o residenza all’estero del convenuto, è competente il tribunale di residenza dell’attore; qualora, poi, anche l’attore risieda all’estero è competente qualunque tribunale della repubblica. I cri- teri residuali sono quelli già attualmente previsti dagli articoli 706 del codice di procedura civile e art. 4, comma 1, l. n. 898/1970, applicabili anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile, in forza dell’art. 1, comma 25, l. n. 76/2016. Art. 473-bis.48 (Produzioni documentali) Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La norma di cui all’articolo 473-bis.48 c.p.c. intende estendere tale portata precettiva nell’ambito dei procedimenti della crisi familiare (procedimenti di separazione, di scio- glimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni) in via generale, tenuto conto che, anche in assenza di prole ovvero di richieste di contributo economico, l’assetto da stabilirsi comunque dipende da una va- lutazione del quadro economico sottostante, per la quale risulta opportuno disporre della necessaria documentazione di riferimento. Ciò anche al fine di avere contezza dei presup- posti fattuali in forza dei quali sono stati assunti determinati provvedimenti, e conoscere quindi i necessari dati per una eventuale futura modifica o variazione dell’assetto così de- terminato.
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