Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le doman- de a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del ma- trimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274. La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autono- mi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE A seguito dell’entrata in vigore della l. 6 maggio 2015, n. 55, che ha previsto la riduzione dei termini per proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimo- nio dalla data della comparizione dei coniugi nell’udienza presidenziale del procedimento di separazione, è emersa con sempre maggiore urgenza la necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione. Per dare risposta a questa esigenza, la norma in esame prevede, al primo comma, la possibilità di contemporanea proposizione di giudizio di se- parazione giudiziale e di divorzio contenzioso, in quanto come di recente affermato dalla Suprema Corte la contemporanea proposizione di domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità, essendo necessario il passaggio in giudicato dell’una doman- da perché ricorra la condizione per proporre l’altra, non è ostacolata dall’esistenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo la seconda domanda essere decisa solo all’esito del passaggio in giudicato della prima (cfr. ex plurimis, le decisioni in merito alla contempora- nea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità, tra le quali Cass. Civ., ord. 3 luglio 2018, n. 17392). La possibilità, sia per il ri- corrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente domanda di separazione

147

Made with FlippingBook Online newsletter maker