e di divorzio nel medesimo giudizio, garantirà economie processuali, considerata la per- fetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole) e, pur nella diversità della domanda, la analogia degli accertamenti istruttori da compiere ad altri fini (si pensi alle domande di contributo economico in favore del coniuge e di assegno divorzile per l’ex coniuge), con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. Art. 473-bis.50 (Provvedimenti temporanei e urgenti) Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473- bis.22, primo comma, indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 473-bis.39. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE La norma prevede che, con i provvedimenti, anche temporanei, che statuiscono sull’af- fidamento della prole, il giudice indichi le informazioni che ciascun genitore deve comu- nicare all’altro e costituisce piana applicazione dei principi dell’affidamento, anche per le ipotesi di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato. Invero, anche in queste ultime due ipotesi il genitore non affidatario mantiene il generale potere/dovere di vigilanza (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.), che può essere esercitato solo ove il genitore sia in possesso delle informazioni sulla vita del figlio. La previsione che sia il giudice a indicare specificata- mente le informazioni che un genitore deve comunicare all’altro avrà un effetto deflattivo del contenzioso “satellitare”, così impedendo il sorgere di controversie aventi ad oggetto l’individuazione delle notizie sulla vita del figlio che ciascun genitore ha il diritto di avere dall’altro. La seconda parte dell’articolo prevede che, nel formulare la propria proposta di piano genitoriale, il giudice tenga conto di quelli allegati dalle parti, pur potendosene di- scostare, in ragione degli ampi poteri officiosi di cui dispone. La violazione del piano geni- toriale proposto dal giudice e accettato dai genitori, costituisce autonomo comportamento sanzionabile ai sensi dell’art. 473 bis.39 c.p.c.
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