Art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta) La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponi- bilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono an- che regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale espri- me il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudi- ce, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depo- sitare la documentazione di cui all’articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi interve- nuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo in esame introduce, in ossequio con i principi di delega, un rito unitario anche per i procedimenti su domanda congiunta. Il primo comma fissa come criterio di compe- tenza territoriale quello della residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte, ponendosi in consonanza anche con il criterio generale dell’art. 473 bis.11 c.p.c. in ragione del fatto che i figli minori della coppia risiederanno o avranno domicilio presso l’una o l’altra parte. In
149
Made with FlippingBook Online newsletter maker