Guida RiformaCivile

presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribu- nale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento. Il secondo comma disciplina i requisiti del ricorso, mediante il richiamo all’articolo 473 bis.12 c.p.c. Al ricorso non dovrà essere allegata la documentazione economica, prevista per il proce- dimento contenzioso, che viene sostituita dalle indicazioni delle parti circa le rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali degli ultimi tre anni e degli oneri a loro carico. Si tratta di indicazione indispensabile sia per permettere al giudice di effettuare le doverose verifiche, sia per valutare l’eventuale fondatezza di successive richieste di modifica delle condizioni in precedenza concordate. Il comma precisa altresì, in ossequio a quanto pre- visto dalla giurisprudenza dominante, che le parti con il ricorso possono regolamentare in tutto in parte i loro rapporti patrimoniali, nel rispetto dell’autonomia negoziale (ex multis Cass. 5 maggio 2021, n. 11795; Cass. SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761). Viene infine prevista la possibilità per le parti di rinunziare all’udienza di comparizione personale delle parti in ottemperanza al principio di delega di cui all’articolo 1, comma 17 lett. o); in questo caso però i coniugi, secondo quanto indicato nel richiamato principio di delega, dovranno depo- sitare la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso.

Sezione III - Dei procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno

Art. 473-bis.52 (Forma della domanda) La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. Il ricorso contiene le indicazioni di cui all’articolo 473-bis.12 o all’articolo 473-bis.13, non- ché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.52 c.p.c. riproduce tendenzialmente il contenuto dell’articolo 712 c.p.c., ovviamente con la sostituzione delle previsioni relative ai requisiti di forma-contenuto

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