della domanda, per i quali deve oggi farsi riferimento alle norme generali sul nuovo rito unitario a tal fine previste.
Art. 473-bis.53 (Provvedimenti del presidente) Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricor- so, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel de- creto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.53 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 713 c.p.c., prevedendo tut- tavia espressamente, in ossequio alla struttura del nuovo rito, che il presidente abbia dap- prima a nominare il giudice relatore, e quindi a fissare l’udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (secondo quanto già prevede l’articolo 713 c.p.c.). Sempre seguendo quanto già l’attuale norma di riferimento dispone, il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; e il decreto è infine anche comunicato al pub- blico ministero. Art. 473-bis.54 (Udienza di comparizione) All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esa- me dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interro- gandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile. L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge in presenza. Se l’interdicendo o l’inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la com- parizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l’intervento del pub- blico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può
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