disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, indivi- duando le modalità idonee ad assicurare l’assenza di condizionamenti.
> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.54 c.p.c. sostituisce gli articoli 714 e 715 c.p.c., prevedendo che all’udien- za il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’in- terdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d’ufficio l’as- sunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 c.c. L’udienza per l’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando si svolge di regola in presenza. Nei casi in cui specifiche esigenze di protezione lo richiedano, e in cui l’interdi- cendo o l’inabilitando non può quindi comparire per legittimo impedimento o la compa- rizione personale può arrecargli grave pregiudizio, è peraltro stabilito che il giudice, con l’intervento del pubblico ministero, possa non soltanto recarsi per sentirlo nel luogo in cui si trova, ma altresì, valutata ogni circostanza, disporre che l’udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l’as- senza di condizionamenti. Art. 473-bis.55 (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio) L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile. Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d’ufficio. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.55 c.p.c. sostanzialmente riproduce il contenuto degli articoli 716 e 717 c.p.c., con sostituzione della formula “giudice istruttore” con “giudice relatore”, in osse- quio alla struttura del nuovo rito unitario per le persone, i minorenni e le famiglie.
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