Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.56 (Impugnazione) La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere im- pugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. Il termine per l’impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipa- to al giudizio. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.56 c.p.c. (Impugnazione) riproduce il contenuto degli articoli 718 e 719 c.p.c.

Art. 473-bis.57 (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione)

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione. Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono interve- nire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sen- tenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.57 c.p.c. (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) riproduce il contenuto dell’articolo 720 c.p.c.

Art. 473-bis.58 (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compa- tibili, le disposizioni della presente sezione. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell’articolo 739. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cas- sazione.

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