Guida RiformaCivile

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.58 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 720 bis c.p.c., prevedendo che ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Il giudizio di compatibilità dovrà poi te- nere conto del fatto che la trama procedimentale relativa all’amministrazione di sostegno è disciplinata anche da alcune disposizioni contenute nel codice civile, negli articoli 404 e seguenti, e in particolare nell’articolo 407 c.c.

Sezione IV - Assenza e morte presunta

Art. 473-bis.59 (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso)

I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE In questo senso l’articolo 473-bis.59 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 721 c.p.c.

Art. 473-bis.60 (Procedimento per la dichiarazione d’assenza) La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma del primo comma, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i prov- vedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

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