Guida RiformaCivile

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.60 c.p.c. riproduce il contenuto degli articoli. 722, 723 e 724 c.p.c.

Art. 473-bis.61 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni) Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono pro- poste da coloro che sarebbero eredi legittimi. Se la domanda è proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contradittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi. Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso tempora- neo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50, quinto comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.61 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 725 c.p.c.

Art. 473-bis.62 (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta) La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scom- parso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale è di tutte le altre persone, che a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso. Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 473-bis.60, secondo comma, e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Uf- ficiale della Repubblica italiana e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s’intende abbandonata. Il presidente del tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente,

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