Guida RiformaCivile

fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone in- dicate nel ricorso a norma del primo comma, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al pubblico ministero. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può dispor- re che siano assunte ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio al col- legio, che pronuncia sentenza.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.62 c.p.c. riproduce il contenuto degli articoli 726, 727 e 728 c.p.c.

Art. 473-bis.63 (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione) La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pubblicata nel sito internet del Ministe- ro della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come no- tificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’anno- tazione sull’originale. La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui al secondo comma. Il cancelliere dà notizia, a norma dell’articolo 133, secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.63 c.p.c. riproduce il contenuto degli articoli 729, 730 e 731 c.p.c. Sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto oppor - tuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizio- ni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati, oggi contenute nel libro IV del codice di procedura civile (articoli 732-734 c.p.c.).

156

Made with FlippingBook Online newsletter maker