Sezione V - Disposizioni relative a minori interdetti e inabilitati
Art. 473-bis.64 (Provvedimenti su parere del giudice tutelare)
I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.
> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE In questo senso l’articolo 473-bis.64 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 732 c.p.c.
Art. 473-bis.65 (Vendita di beni) Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabili- sce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere della stessa pretura o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L’ufficiale designato per la vendita procede all’in-canto con l’osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.
> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.65 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 733 c.p.c.
Art. 473-bis.66 (Esito negativo dell’incanto) Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’articolo 376, primo comma, del codice civile, l’ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita. Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
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