Guida RiformaCivile

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.66 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 734 c.p.c. Infine, sempre in attuazione delle indicazioni contenute nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021 (laddove si fa presente che l’introduzione di un rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie comporterà la prevedibile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti”), si è ritenuto oppor- tuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario anche delle disposizioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, oggi contenute nel libro IV del codice di proce- dura civile (articoli 735-736 c.p.c.).

Sezione VI - Rapporti patrimoniali tra coniugi

Art. 473-bis.67 (Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare) La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi con- giunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE In questo senso l’articolo 473-bis.67 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 735 c.p.c.

Art. 473-bis.68 (Procedimento) La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473-bis.67 si propone con ricorso. Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

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