> COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.68 c.p.c. riproduce il contenuto dell’articolo 736 c.p.c.
Sezione VII - Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
Art. 473-bis.69 (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’in- tegrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Con riferimento all’articolo 473-bis.69 c.p.c. si osserva quanto segue. In occasione della sua introduzione, la normativa concernente gli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata inserita in parte nel codice civile (articoli 342 bis e 342 ter, per i profili sostanziali, in ordine ai presupposti e ai contenuti della tutela) e per altra parte nel codice di procedura civile (articolo 736-bis, per i profili processuali in senso stretto). Essendo il titolo IV bis del Libro secondo dedicato alle norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, seguendo le indicazioni di un generale coordinamento e raccordo delle disposi- zioni vigenti, attraverso gli articoli 473-bis.69 c.p.c., 473-bis.70 c.p.c. e 473-bis.71 c.p.c., si è ritenuto di trasferire le disposizioni, con alcune lievi modifiche, all’interno del codice di procedura civile, nel titolo relativo, attraverso la introduzione di una quinta sezione, dal titolo “Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”. L’articolo 473-bis.69 c.p.c. costituisce la riproduzione dell’articolo 342-bis c.c. La norma, nell’inciso finale del comma primo, risolve un profilo applicativo della disposizione del codice civile, ammettendo l’adozione dei provvedimenti anche quando la convivenza tra autore dell’illecito e vittima è cessata.
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