Guida RiformaCivile

Art. 473-bis.70 (Contenuto degli ordini di protezione) Con il decreto di cui all’articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allonta- namento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pre- giudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l’intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento pe- riodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spet- tante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano dif- ficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE L’articolo 473-bis.70 c.p.c. riproduce, con lievi variazioni letterali, l’articolo 342-ter c.c. In coerenza con l’articolo. 48 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa in data 11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge del 27 giugno 2013, n. 77, è stata eli- minata la possibilità per il giudice di disporre l’intervento di un centro di mediazione fa- miliare, secondo la previsione originaria dell’art. 342 ter c.c., essendo in tali ipotesi escluso ogni tentativo di accordo o mediazione che implichi la comparizione personale delle parti.

160

Made with FlippingBook Online newsletter maker