ticolo 736-bis c.p.c. L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di con- siglio in composizione monocratica. Il ricorso può essere dunque proposto sia in pendenza del procedimento di merito, innanzi al giudice che lo conduce, oppure ante causam. Questa la novità più significativa, in applicazione del principio direttivo del comma 23 lett. b) l. n. 206/2021. Il provvedimento è reclamabile, secondo le forme del reclamo camerale. Si pre- vede infine che per tutto quanto non previsto dalla norma, al procedimento si applicano gli articoli 737 e seguenti c.p.c. in quanto compatibili.
CAPO IV - Dei procedimenti in camera di consiglio
Art. 473-ter (Rinvio) I provvedimenti di cui agli articoli 102, 171, 262, 316 e 371 del codice civile, agli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, agli articoli 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (2), nonché i decreti del giudice tutelare, ove non sia diversamente stabilito, sono pronunciati in camera di consi- glio e sono immediatamente esecutivi. > COMMENTO SULLA NUOVA DISPOSIZIONE Infine, quanto all’articolo 473-ter c.p.c., tenuto conto dell’applicazione del rito unitario ai procedimenti contenziosi, e in ossequio alle esigenze di riordino e coordinamento eviden- ziate dal principio contenuto nell’articolo 1, comma 23, lett. a), ultima parte, l. n. 206/2021, si è ritenuto opportuno introdurre una norma ricognitiva da applicare a tutti i procedimenti privi di una disciplina ad hoc e sino ad oggi tendenzialmente retti dalle norme relative al rito camerale.
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