Guida RiformaCivile

Dopo il Titolo II, Capo I è inserito il seguente: Capo I-bis - DEI MEDIATORI FAMILIARI

Art. 12-bis (Dei mediatori familiari)

Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12-ter (Formazione e revisione dell’elenco) L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presie- duto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tri- bunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L’elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per elimi- nare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili. Art. 12-quater (Iscrizione nell’elenco) Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto pres- so il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata. Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’articolo 12-ter. Contro il prov- vedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.

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